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Sez. 1, Sentenza n. 5916 del 23/04/2002 (Rv. 553958 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI | Atto di costituzione in mora - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553958-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - MORA DELLA P.A. - INTERESSI

Le norme in tema di bilancio e contabilità delle pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle statali, stabiliscono, in via generale, che il pagamento delle spese iscritte in bilancio si effettua mediante mandati tratti sulle rispettive tesorerie e, quindi, presso il domicilio del debitore. Ne consegue che, nel caso in cui la P.A. (nella specie, la Regione Lazio) abbia concesso ad un privato dei contributi in conto capitale ed in conto interessi in relazione a mutuo erogato da un istituto di credito e poi ne abbia sospeso l'erogazione, ai fini della decorrenza degli interessi moratori è necessario uno specifico atto di costituzione in mora dell'Amministrazione stessa (la S.C. ha così cassato la sentenza che, nel riconoscere gli interessi in favore del privato, aveva ritenuto non necessario l'atto di messa in mora della Regione sul presupposto che i singoli ratei contributivi semestrali dovevano essere versati direttamente alla banca mutuante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 287, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 317, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 185, Legge Reg. Lazio 19/07/1974 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)