Sez. L, Sentenza n. 16030 del 17/08/2004 (Rv. 575768 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Pagamento parziale da parte dell'amministrazione del solo debito capitale - Valore di riconoscimento del diritto dell'assicurato a percepire interessi e rivalutazione - Esame a tal fine di tutti gli atti dell'amministrazione finalizzati all'erogazione della prestazione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Allorché il legislatore, per fini di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa, richiede che la soddisfazione del creditore dell'amministrazione pubblica si realizzi solo a seguito del compimento di una serie di atti formali, ancorché privi di natura provvedimentale (come, nel caso di specie, in riferimento all'adempimento dell'obbligazione previdenziale), qualsiasi indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore circa la consistenza, la qualità ed ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto, non può prescindere - se non illegittimamente obliterando il sistema concretamente istituito per la soddisfazione delle esigenze suddette - dall'esame del contenuto di tali atti e precipuamente da quelli aventi specifica funzione dichiarativa degli elementi del rapporto obbligatorio.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che al semplice pagamento parziale del debito capitale da parte della pubblica amministrazione non potesse riconoscersi natura di riconoscimento di debito, e quindi effetto interruttivo della prescrizione per i crediti accessori, al di fuori di una indagine ricostruttiva dello stato soggettivo in cui versava l'amministrazione, da eseguire attraverso l'esame di tutti gli atti che avevano portato alla parziale erogazione della prestazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 78, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)