Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 (Rv. 660177 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Codice del consumo – Applicabilità al preliminare di vendita di beni immobili – Fondamento – Richiamo convenzionale alla disciplina posta dal d.lgs. n. 122 del 2015 – Interferenza – Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Gli artt. 33 e ss. del codice del consumo sono applicabili anche ad un contratto preliminare di compravendita di bene immobile, allorquando venga concluso tra un professionista, che stipuli nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, o di un professionista intellettuale, ed altro soggetto, che contragga per esigenze estranee all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, non risultando decisivo, in senso contrario, che le parti abbiano espressamente richiamato in contratto la disciplina del d.lgs. n. 122 del 2005 in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, atteso che quest'ultima concorre, in presenza dei relativi presupposti applicativi, con le disposizioni a tutela del consumatore, almeno in difetto di un rapporto di reciproca incompatibilità o esclusione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 33, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21, Decreto Legisl. 06/09/2006 num. 205 art. 34, Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)