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Sez. 3, Ordinanza n. 9004 del 09/04/2026 (Rv. 677628-01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Clausola di deroga al foro del consumatore - Vessatorietà - Esistenza di una trattativa individuale tra le parti - Condizioni - Fattispecie in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire ex d.lgs. n. 122 del 2005. CONTRATTI IN GENERE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677628-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34 com. 4, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)