Sez. 2, Sentenza n. 73 del 08/01/2003 (Rv. 559466 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Presupposti - Temerarietà della lite - Estremi - Accertamento relativo - Giudice del merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. L'accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)