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Sez. L, Sentenza n. 2475 del 03/03/1995 (Rv. 490913 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Presupposti - Temerarietà delle liti - Estremi - Accertamento - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490913-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

La temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza. L'accertamento relativo è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva considerato lite temeraria l'introduzione del giudizio per la concessione della pensione d'invalidità del necessario requisito contributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)