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Sez. 1, Sentenza n. 13071 del 08/09/2003 (Rv. 566624 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Presupposti - Temerarietà della lite - Estremi - Accertamento relativo - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566624-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'accertamento della temerarietà della lite, che ricorre quando sussiste coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione (mala fede), ovvero quando vi è ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza, implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)