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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7025 del 08/05/2012 (Rv. 622842 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Credito Inps nei confronti di società fallita - Azione davanti al giudice del lavoro - Domanda di ammissione al passivo di Equitalia - Spostamento della competenza della causa ordinaria al giudice fallimentare - Continenza - Esclusione - Conseguenze - Continuazione del giudizio davanti al giudice del lavoro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622842-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Non sussiste rapporto di continenza tra il giudizio pendente in grado d'appello per un credito iscritto a ruolo fra l'Inps e la curatela di un fallimento ed il procedimento di ammissione al passivo in seguito a domanda proposta da Equitalia relativa al medesimo credito, alla luce dell'interpretazione estensiva dell'art. 96, secondo comma, n. 3, della legge fallimentare, nella sua nuova formulazione, che sia costituzionalmente coerente con il canone della ragionevole durata del processo. Il medesimo principio trova applicazione tanto più ove sia sopraggiunta una pronuncia di primo grado del giudice del lavoro, dovendo il procedimento nei gradi successivi continuare davanti a tale organo giudiziario. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza dichiarativa della continenza emessa dalla corte d'appello, spogliatasi della controversia in favore del tribunale fallimentare, disponendo la continuazione del giudizio davanti alla stessa corte d'appello).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 113 bis, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)