Sez. 1, Sentenza n. 5494 del 05/04/2012 (Rv. 622190 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Sentenza del giudice tributario nei confronti del fallito - Prosecuzione del giudizio fra le parti originarie - Effetti - Cosa giudicata nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ammissione al passivo con riserva - Obbligatorietà - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA
La sentenza del giudice tributario emessa nei confronti di un soggetto fallito, allorché il giudizio sia stato intrapreso prima della dichiarazione di fallimento e sia proseguito fra le parti originarie, non può fare stato nei confronti del curatore rimasto estraneo alla lite, attesa la posizione di terzietà che questi assume nel procedimento di verifica nei confronti dei creditori concorsuali e del fallito; ne consegue, qualora la pretesa tributaria sia ancora "sub iudice", che il credito insinuato dall'agente della riscossione debba essere ammesso al passivo con riserva, sulla base del ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate, previa verifica della sola natura concorsuale del credito e della sussistenza dei privilegi richiesti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)