Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17834 del 22/07/2013 (Rv. 627481 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda di insinuazione tardiva - Crediti derivanti da rapporto contrattuale oggetto di sentenza impugnata in appello - Art. 95, terzo comma, legge fall., nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 5 del 2006 - Interpretazione estensiva - Configurabilità - Sospensione necessaria del procedimento di ammissione al passivo in attesa della definizione del gravame - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di rapporti tra accertamento del passivo e giudizi pendenti innanzi ad altro giudice, la norma dettata dall'art. 95, comma terzo, legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), secondo cui è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito risultante da sentenza non passata in giudicato, va interpretata estensivamente, trovando applicazione anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza, di accoglimento o di rigetto, anche parziale, della pretesa del creditore della parte dichiarata fallita, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del procedimento di ammissione al passivo, nelle more della definizione del giudizio di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 113 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)