Sez. L, Sentenza n. 41 del 10/01/1989 (Rv. 461279 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DECISIVO ED ELEMENTI SUSSIDIARI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CAUSA DI LAVORO SUBORDINATO - PORTATA RISPETTIVA - "NOMEN IURIS" ATTRIBUITO DALLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MESSO NOTIFICATORE E DI UFFICIALE ESATTORIALE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - ELEMENTO DECISIVO ED ELEMENTI SUSSIDIARI AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CAUSA DI LAVORO SUBORDINATO - PORTATA RISPETTIVA - "NOMEN IURIS" ATTRIBUITO DALLE PARTI - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MESSO NOTIFICATORE E DI UFFICIALE ESATTORIALE.*
L'elemento decisivo, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, è costituito dal particolare vincolo di natura personale (la subordinazione) che, nel secondo rapporto, assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua libertà, mentre altri elementi - quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di questa, la Forma della retribuzione e l'osservanza di un orario - possono avere una portata soltanto sussidiaria e non già decisiva ai fini della distinzione suddetta. Detto vincolo, se può essere più o meno intenso ed evidente a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni nonché dei poteri e delle responsabilità del lavoratore, deve tuttavia comportare sempre l'inserimento di quest'ultimo nell'altrui organizzazione produttiva e deve essere accertato con riguardo all'effettivo contenuto del rapporto indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli dalle parti, che peraltro assume notevole rilievo nei casi di attività lavorativa caratterizzata da elementi compatibili con l'uno e con l'altro tipo di rapporto. (nella specie, l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C. anche per vizi di motivazione, aveva affermato la natura subordinata della attività svolta - prima come messo notificatore e poi come ufficiale esattoriale - in un'esattoria ceduta alla banca). (V 4407/87, mass n 453137; (V 1714/87, mass n 451098 e 451099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)