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Sez. L, Sentenza n. 6336 del 06/06/1995 (Rv. 492689 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Attività del messo notificatore - Presunzione del carattere subordinato - Esclusione - Disciplina ex art. 135 d.P.R. n. 858 del 1963 - Portata.
Stato
decisa il 1995-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492689-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

L'attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa, la quale ultima va concretamente dimostrata, non sussistendo alcuna presunzione per cui il rapporto che lega il messo notificatore all'esattore debba considerarsi di lavoro subordinato. Nè in senso contrario vale l'art. 135 del d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, il quale stabilisce che l'ufficiale esattoriale (cui è parificato il messo notificatore) esercita le sue funzioni alle dipendenze dell'esattore, atteso che l'art. 145 dello stesso d.P.R. prevede quale ipotesi possibile, seppur sanzionata dal successivo art. 147, che l'esattore si avvalga di messi non abilitati e non autorizzati, cioè privi dei requisiti di legge e quindi, a maggior ragione, di messi in regime di autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 135, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 145, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 147

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)