Sez. U, Sentenza n. 11965 del 31/05/2011 (Rv. 617573 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Procedure andate a buon fine di sanatoria degli abusi edilizi tramite oblazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di riparto della giurisdizione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le controversie relative alle procedure andate a buon fine di sanatoria degli abusi edilizi tramite oblazione, tra le quali rientrano, oltre a quelle concernenti la regolarità del procedimento di sanatoria, anche quelle aventi ad oggetto il diritto dell'interessato di giovarsi dell'oblazione e di ottenere il rimborso delle somme di cui risulti creditore a seguito della determinazione definitiva dell'importo di essa da parte del sindaco.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)