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Sez. U, Sentenza n. 29291 del 15/12/2008 (Rv. 605984 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Rigetto da parte del sindaco dell'istanza - Domanda per la restituzione dell'oblazione corrisposta - Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, legge succitata - Esclusione - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605984-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La giurisdizione sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui l'istanza di sanatoria sia stata respinta, non è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 35, comma sedicesimo, della medesima legge, che concerne le controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione da parte del sindaco bensì, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta norma (alla luce dell'art. 103, primo comma, della Costituzione, il quale richiede che la P.A. abbia agito nella vesta di autorità), al giudice ordinario. Infatti, in tale caso, la P.A., avendo esaurito il procedimento, stante la definitività del diniego, non è qualificata, in ordine ai tempi e modi della restituzione delle somme, da alcun potere autoritativo e le parti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)