Sez. U, Sentenza n. 12899 del 24/05/2013 (Rv. 626363 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Provvedimento demolitorio, reso in autotutela, di permesso di costruire precedentemente rilasciato - Suo definitivo annullamento in sede giurisdizionale - Domanda per la restituzione della sanzione pecuniaria pagata ex art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La giurisdizione sulla domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 38 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, proposta da chi abbia giudizialmente ottenuto il definitivo annullamento del provvedimento demolitorio, reso in autotutela, del permesso di costruire precedentemente rilasciatogli e sul quale ultimo si fondavano il procedimento di cui alla citata norma e la sanzione irrogatagli, appartiene al giudice ordinario, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'indicata disposizione, al pari dell'art. 34, primo comma, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lett. b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, e quale risultante dalla sua parziale illegittimità costituzionale sancita dalla Consulta con le sentenze nn. 204 e 281 del 2004, che impedisce di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tema di sanzioni pecuniarie, le liti in cui - essendo la P.A. priva di potere discrezionale, una volta esauritosi il descritto procedimento sanzionatorio, in ordine ai tempi ed ai modi dell'invocata restituzione - le parti vengono a trovarsi in posizione sostanzialmente paritaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 38, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 1 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)