Sez. 1, Sentenza n. 2248 del 06/06/1975 (Rv. 376051 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - INESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA VENDITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - INESECUZIONE TOTALE O PARZIALE DELLA VENDITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'ipotesi di inesecuzione totale o parziale del contratto di compravendita, nella quale si rende applicabile la disciplina dettata dall'art 72 della legge fallimentare per il caso che, fallito il compratore, il venditore non intenda eseguire la sua obbligazione accettando il corrispettivo in moneta fallimentare, ricorre soltanto allorche il venditore non abbia consegnato la cosa ovvero non abbia fatto acquistare al compratore la proprieta di essa ove l'acquisto non sia gia avvenuto per effetto immediato del consenso, essendo soltanto queste le prestazioni fondamentali a suo carico. (V 3422/74, mass n 371932).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)