Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 30/05/1983 (Rv. 428611 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Ai fini dell'art. 72 legge fallimentare, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie; pertanto, in caso di vendita, la prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando prima del fallimento sia intervenuto il trasferimento della proprietà e la cosa sia stata consegnata all'acquirente, mentre è irrilevante che non siano stati consegnati i titoli e documenti relativi al diritto trasferito o che non si sia provveduto alla riproduzione del negozio nella Forma di atto pubblico. (Conf 1007/81, mass n 411532; (Conf 2336/75, mass n 376183; (Conf 2248/75, mass n 376051; (Conf 3422/74, mass n 371932; (Conf 934/73, mass n 363303).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)