Sez. 1, Sentenza n. 3422 del 08/11/1974 (Rv. 371932 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI - PRESTAZIONE PRINCIPALE ESEGUITA - ESTREMI - RIFIUTO ALLA STIPULAZIONE IN FORMA PUBBLICA - ININFLUENZA - MANCATA LIBERAZIONE DA IPOTECA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - CREDITO PER RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - NECESSITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - CONDIZIONI - LIMITI - PRESTAZIONE PRINCIPALE ESEGUITA - ESTREMI - RIFIUTO ALLA STIPULAZIONE IN FORMA PUBBLICA - ININFLUENZA - MANCATA LIBERAZIONE DA IPOTECA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - CREDITO PER RISARCIMENTO DEL DANNO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - NECESSITA.*
L'art 72 della legge fallimentare e applicabile soltanto nel caso in cui il contratto di vendita e ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, sicche si esula dalla sua previsione quando una delle parti abbia adempiuto interamente la sua prestazione. Per stabilire se l'esecuzione sia integralmente avvenuta occorre considerare soltanto le obbligazioni fondamentali che a ciascuna parte derivano dal negozio e non anche quelle accessorie; per cui il contratto deve ritenersi eseguito, da parte del venditore o del permutante, se questi abbia trasferito all'altro contraente la proprieta della cosa e ne abbia effettuata la consegna, mentre non hanno rilievo ne il suo rifiuto alla riproduzione del contratto in Forma pubblica, ne l'inadempienza all'Obbligo, contrattualmente assunto, di trasferire il bene libero da ipoteca. In quest'ultimo caso, l'altra parte non ha il diritto di chiedere la condanna del fallimento del permutante alla liberazione del bene dal vincolo ipotecario, poiche tale condanna implicherebbe un esborso di denaro, non effettuabile dalla curatela in violazione del principio della par condicio creditorum, ma puo soltanto chiedere l'insinuazione al passivo del suo credito al risarcimento dei danni derivati dalla svalutazione del bene conseguente all'iscrizione ipotecaria. (V 934'73, mass nn 363303, 363304; 2870'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)