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Sez. L - , Sentenza n. 16694 del 25/06/2018 (Rv. 649247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nullità di cessione di ramo d'azienda - Diritto dei lavoratori, trasferiti e regolarmente retribuiti, al risarcimento dei danni ex art. 1218 cod. civ. - Retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore - Detraibilità.
Stato
decisa il 2018-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)