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Sez. U - , Sentenza n. 2990 del 07/02/2018 (Rv. 647561 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Nullità dell'interposizione di manodopera - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Ripristino del rapporto - Rifiuto del datore di lavoro Conseguenze - Obbligo retributivo - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647561-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003, che non contiene alcuna previsione in ordine alle conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro per rifiuto illegittimo del datore di lavoro e della regola sinallagmatica della corrispettività, in relazione agli artt. 3, 36 e 41 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 2, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)