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Sez. 1, Sentenza n. 8554 del 20/10/1994 (Rv. 488163 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione disposta per esigenze militari - Immobile occupato - Irreversibile utilizzazione - Conseguenze - Risarcimento dei danni per la perdita del bene - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488163-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'occupazione disposta per esigenze militari ai sensi dell'art. 76 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, pur non essendo soggetta al termine biennale di cui all'art. 73 della stessa legge, risponde pur sempre ad esigenze di carattere temporaneo dell'amministrazione e non può, in contrasto con esse protrarsi per un tempo indefinito in modo da sopprimere di fatto il diritto di proprietà senza la corresponsione di alcun indennizzo. Pertanto se l'occupazione si consolida definitivamente per l'irreversibile utilizzazione dell'immobile occupato, tale da non renderne più possibile la restituzione, senza che intervenga un legittimo e valido provvedimento di espropriazione, il comportamento dell'amministrazione integra un fatto illecito che dà diritto al privato di ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del bene.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)