Sez. 2, Sentenza n. 4769 del 03/04/2002 (Rv. 553491 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI | Occupazione legittima in via d'urgenza - Termine massimo di durata - Biennale ordinario - Esclusione - Protrazione dell'occupazione fino alla sua scadenza naturale intesa come irragionevolezza dell'ulteriore suo perdurare - Trasformazione irreversibile del bene causata dalla realizzazione dell'opera militare - Scadenza del termine naturale di occupazione - Conseguenze - Occupazione acquisitiva - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI MILITARI
L'occupazione in via d'urgenza per esigenze militari, ai sensi dell'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, non soggetta all'ordinario termine biennale, è legittima fino a che siano presenti le ragioni pubblicistiche per le quali è stata disposta, ma, proprio perché trova titolo in situazioni di carattere temporaneo, non può protrarsi indefinitamente, in modo da sopprimere sostanzialmente il diritto di proprietà senza indennizzo, e, quindi resta sottoposta alla scadenza naturale costituita dalla ragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene privato in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dall'autorità militare. Pertanto, una volta che essa si protragga irragionevolmente, la realizzazione dell'opera pubblica, sia pure effettuata perdurando quelle esigenze, determina il passaggio del bene al demanio necessario per il fenomeno della occupazione acquisitiva.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)