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Sez. 1, Sentenza n. 2427 del 07/03/1991 (Rv. 471191 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione illegittima - Realizzazione dell'opera pubblica - Acquisto a titolo originario della proprietà del bene a favore dell'ente costruttore - Obbligo di risarcimento del danno a carico del medesimo - Sussistenza - Occupazione disposta per esigenze militari - Cessazione di dette esigenze - Persistenza della occupazione - Trasformazione irreversibile del bene espropriato intervenuta anteriormente alla cessazione delle esigenze militari - Sopravvenienza del provvedimento oblatorio entro lo stesso termine - Acquisizione della proprietà del bene occupato in base al provvedimento oblatorio.
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471191-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Ai fini dell'operatività del principio per cui, in caso di così detta occupazione appropriativa, la realizzazione dell'opera pubblica comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, dello stesso in capo all'ente costruttore, conseguentemente tenuto al risarcimento del danno in misura equivalente al valore venale del bene, ciò che rileva non è soltanto la circostanza, in sè, della realizzazione suddetta, ma altresì quella della illegittimità dell'occupazione per difetto originario della sua autorizzazione o per sua protrazione oltre i termini di legge. Pertanto, ove si tratti, ai sensi dell'art. 76 della legge n. 2359 del 1865, di occupazione disposta per esigenze militari, la quale, pur non essendo soggetta al termine biennale di durata di cui all'art. 73 della medesima legge, nondimeno risponde ad esigenze di carattere temporaneo, che non possono protrarsi per un tempo indefinito, in modo da sopprimere di fatto il diritto di proprietà senza corresponsione di indennizzo, deve, ai fini suddetti, indagarsi circa il momento in cui il venir meno di tali esigenze comporta sopravvenuta irragionevolezza della persistente occupazione, con la conseguenza che se la trasformazione irreversibile del bene espropriato si verifica prima di questo momento e ad essa, entro il medesimo termine, sopraggiunga il formale provvedimento ablatorio, questo non può considerarsi "inutiliter datum", siccome emesso nell'arco di tempo durante il quale la P.A. ha la possibilità giuridica di divenire proprietaria del bene occupato mediante il decreto all'uopo previsto dalla legge e secondo il procedimento da questa delineato.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)