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Sez. L, Sentenza n. 256 del 10/01/2001 (Rv. 543019 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Rapporto contributivo - Atti di gestione da parte degli istituti previdenziali - Natura meramente ricognitiva - Riscossione di contributi in revisione di precedenti determinazioni - Esercizio del potere amministrativo di autotutela (in senso proprio) - Insussistenza - Inerenti garanzie formali e sostanziali - Inapplicabilità - Fattispecie relativa a sgravi contributivi.
Stato
decisa il 2001-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543019-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Poiché il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge, mentre gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati - e quindi non sono assoggettate alle relative garanzie formali e sostanziali - le iniziative dell'istituto previdenziale dirette alla riscossione di contributi che con precedenti determinazioni esso aveva ritenuto non dovuti. La questione di legittimità costituzionale circa il diverso trattamento praticato all'obbligazione contributiva rispetto a quella tributaria, in relazione all'art. 11 della legge n. 212 del 2000 (statuto del contribuente), che dà a situazioni di affidamento dell'obbligato, non è rilevante rispetto a fattispecie pregresse. (Fattispecie relativa a sgravi contributivi).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)