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Sez. L, Sentenza n. 5088 del 10/05/1995 (Rv. 492185 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Annullamento "ex tunc" di provvedimento illegittimo di concessione di uno sgravio - Ammissibilità - Recupero di contributi indebitamente non corrisposti - Liceità - Buona fede del debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492185-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'I.N.P.S. è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, ivi compreso quello concernente la fruizione di uno sgravio contributivo; consegue all'esercizio di tale potere quello di provvedere all'eliminazione degli effetti del precedente atto illegittimo mediante il recupero dei contributi indebitamente non corrisposti dal soggetto obbligato, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, attesa l'irrilevanza degli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via d'eccezione, diversamente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)