Sez. 4, Sentenza n. 329 del 03/02/1970 Ud. (dep. 02/04/1970) Rv. 114424 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONGA L'ESPLETAMENTO DI UNA INDAGINE ISTRUTTORIA - REVOCA - AMMISSIBILITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA CHE DISPONGA L'ESPLETAMENTO DI UNA INDAGINE ISTRUTTORIA - REVOCA - AMMISSIBILITA - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
L'ordinanza, con la quale sia stato deliberato l'espletamento di una indagine istruttoria avanti al giudice di appello, non impegna tale giudice a darvi esecuzione quando un successivo migliore esame riveli la superfluita di quella ulteriore attivita la dimostrazione di tale superfluita puo risultare per implicito dalla motivazione concernente la valutazione dei dati probatori gia acquisiti, che vengano ritenuti decisivi e non influenzabili da nuove indagini. (Conf 110514, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)