Sez. 4, Sentenza n. 2158 del 13/12/1968 Ud. (dep. 01/03/1969) Rv. 110514 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO -FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ORDINANZA DI RINNOVAZIONE - REVOCABILITA E MODIFICABILITA - CONDIZIONI.*
L'ordinanza con la quale, in Sede di appello, viene disposta la rinnovazione del dibattimento puo essere successivamente modificata o revocata, salvo l'Obbligo di adeguata motivazione. (Conf.107265, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)