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Sez. 1, Sentenza n. 2044 del 22/06/1972 (Rv. 359205 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - PERDITA DI UN BENE - RISARCIMENTO - EQUIVALENTE PECUNIARIO - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359205-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - PERDITA DI UN BENE - RISARCIMENTO - EQUIVALENTE PECUNIARIO - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA LIQUIDAZIONE.*

Funzione del risarcimento del danno e quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si troverebbe se non fosse accaduto l'evento dannoso. Ne consegue che, se l'evento ha causato una perdita di un bene diverso dal denaro, il risarcimento si attua mediante l'attribuzione di una somma che rappresenti l'equivalente pecuniario, al momento della liquidazione, del bene perduto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)