Sez. 4, Sentenza n. 6167 del 31/05/1984 Ud. (dep. 29/06/1984) Rv. 165125 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" DELLA SENTENZA DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" DELLA SENTENZA DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La motivazione "per relationem" della sentenza di appello con quella impugnata è ammissibile a condizione che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. Pertanto il giudice d'appello che ritenga di dover confermare integralmente la sentenza impugnata non è tenuto a prendere in considerazione in modo rigoroso e specifico gli elementi, addotti dall'impugnante, che siano stati sufficientemente esaminati dal primo giudice. (V mass n 156496 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)