diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 (Rv. 597674 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Responsabilità contrattuale - Sussistenza - Termine di prescrizione ordinario - Applicabilità - Decorrenza - Individuazione in caso di azione risarcitoria correlata all'avvenuta perdita della pensione.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597674-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta un'ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge. Consegue da ciò che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., il cui "dies a quo" può variare a seconda dell'interesse che si intende tutelare con la proposizione della domanda di risarcimento, posto che l'interesse ad agire del lavoratore sorge ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, eventualmente avvalendosi dell'azione di condanna generica al risarcimento. Tuttavia, allorquando l'azione sia diretta all'ottenimento del risarcimento del danno per l'avvenuta perdita della pensione (come nella specie, conseguibile presso la gestione INPS mediante il trasferimento dei contributi CPDEL, ove versati tempestivamente dal Comune), il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell'omissione contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)