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Sez. L, Sentenza n. 22751 del 03/12/2004 (Rv. 579264 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Domanda di condanna generica - Proposizione anteriormente alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579264-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

Nel caso di omissione contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno non può sorgere prima del verificarsi di un pregiudizio, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)