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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7466 del 19/03/2020 (Rv. 657490 - 03)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Sisma del 1980 - Requisizione di area in uso temporaneo disposta dal Comune - Successivo decreto comunale che dichiara la pubblica utilità della stessa area - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657490-03

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO

Qualora il Comune, a seguito del sisma del 1980, dopo aver disposto la requisizione in uso di un'area, abbia poi emesso un ulteriore decreto, mediante il quale abbia dichiarato la pubblica utilità della medesima area a fini espropriativi, ed autorizzato quindi l'occupazione dei fondi, il periodo di validità dell'occupazione d'urgenza deve essere calcolato dalla data di esecuzione di quel decreto, sempre che non fosse all'epoca già intervenuta la trasformazione irreversibile del bene. (La S.C. ha espresso il principio in ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità del bene, e l'autorizzazione all'occupazione del fondo, erano intervenute in epoca precedente l'entrata in vigore della legge n. 80 del 1984 che, all'art. 6, ha previsto la generale trasformazione delle requisizioni in uso, disposte in conseguenza del sisma, in occupazioni preordinate all'espropriazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)