Sez. 1, Sentenza n. 5916 del 24/03/2016 (Rv. 639055 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 in Basilicata e Campania - Occupazioni d'urgenza - Trasformazione in occupazione preordinata all'espropriazione - Individuazione del soggetto obbligato al pagamento della indennità di occupazione con riferimento all'entrata in vigore della l. n. 80 del 1984 - Sussistenza - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
In tema di occupazioni temporanee e d'urgenza attuate a seguito del sisma del 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, la norma di cui all'art. 6 della l. n. 80 del 1984 ha introdotto una disciplina innovativa rispetto a quella dettata dall'art. 3 del d.l. n. 776 del 1980, conv., con modif., dalla l. n. 874 del 1980, attuando il passaggio da una prima fase di acquisizione delle aree per la realizzazione di insediamenti provvisori ad una successiva nella quale il fine perseguito era quello di pervenire all'espropriazione definitiva dei suoli a favore degli enti territoriali, con conseguente trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree erano state originariamente occupate. Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore della menzionata legge, l'acquisizione dei suoli non è riconducibile alla delega conferita dal Commissario straordinario ai sindaci, sicché, mentre dal momento iniziale dell'occupazione e fino alla data di entrata in vigore della l. n. 80 del 1984 le obbligazioni indennitarie o risarcitorie sono a carico del Ministero per il coordinamento della protezione civile, per il periodo successivo sono a carico del Comune.
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)