Sez. 1, Sentenza n. 22529 del 28/10/2011 (Rv. 620399 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 - Requisizione in uso temporaneo - Trasformazione in occupazione preordinata all'espropriazione - Modalità - Soggetto obbligato al pagamento della indennità di espropriazione e alla restituzione del suolo - Individuazione dell'obbligo in capo al Comune - Sussistenza - Limiti - Fondamento.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
In tema di occupazioni d'urgenza attuate a seguito del sisma del 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, la norma di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 ha introdotto una disciplina innovativa rispetto al passato, comportando una trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree erano state provvisoriamente requisite - mutando cioè la requisizione in uso temporaneo in occupazione preordinata all'espropriazione - con conseguente possibilità, per i Comuni, di espropriare le aree originariamente occupate per un uso temporaneo, ma senza escludere che l'acquisizione delle aree stesse dovesse realizzarsi attraverso un formale procedimento di espropriazione, in tutti i casi in cui non si fosse già verificata l'acquisizione del bene a titolo originario per la sua avvenuta irreversibile trasformazione a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica prevista. Ne consegue che, ove l'attività svolta sul suolo requisito non ne abbia comportato l'irreversibile trasformazione (nel qual caso il risarcimento del danno sarebbe dovuto dall'Amministrazione centrale), il Comune è obbligato a corrispondere l'indennità di occupazione legittima per il periodo successivo all'avvenuta trasformazione della requisizione in occupazione, nonché alla restituzione e riduzione in pristino del suolo rimasto inutilizzato dopo la scadenza del termine dell'occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)