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Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 10/02/1994 (Rv. 485274 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) | Accettazione delle tabelle millesimali per fatti concludenti - Impugnazione ex art. 69 n. 1 disp. att. cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485274-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Regolamento di condominio - Determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione)

L'accettazione delle tabelle millesimali - desumibile anche da fatti concludenti, come il costante pagamento delle quote condominiali in base ad esse dovuta - non ne esclude l'impugnabilità, ex art. 69, n. 1, disp. att. cod. civ., per obiettiva divergenza del valore considerato rispetto a quello reale, sempre che questa discenda da errori di fatto, attinenti alle caratteristiche degli elementi necessari, ex art. 68 disp. att. cod. civ., per la valutazione, o di diritto, in ordine alla identificazione degli elementi stessi, restando, di conseguenza, esclusa la rilevanza di apprezzamenti soggettivi nella stima commerciale di questi ultimi, con la conseguenza che non costituisce errore idoneo a fondare la suddetta impugnativa l'attribuzione alle unità immobiliari del piano terreno - obiettivamente destinate, per conformazione strutturale ad attività commerciali - di un valore più elevato rispetto a quello derivante dal mero calcolo della superficie o della cubatura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)