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Sez. 5, Sentenza n. 7231 del 12/05/2003 (Rv. 562900 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOLIDARIETÀ | Alienazione a titolo oneroso - INVIM - Pagamento - Obbligazione - Natura - Solidale - Affermazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di pagamento "pro-quota" a titolo di oblazione, per debito eccedente la misura massima consentita per godere del beneficio.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562900-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOLIDARIETÀ

La struttura dell'obbligazione tributaria per l'INVIM, disciplinata dagli artt. 6 e 26 del d.P.R. n. 643 del 1972, espressamente qualificata come solidale tra gli alienanti (ovvero, tra i beneficiari del trasferimento) di ciascun immobile, esclude che l'importo dell'imposta sia accertato nei confronti dei singoli venditori in proporzione alle rispettive quote dei diritti ceduti, anziché con riferimento al contenuto intero della prestazione, alla quale sono tenuti tutti gli obbligati (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice, di secondo grado, che aveva escluso la definizione della lite per oblazione, ai sensi dell'art 9 - bis, comma sesto, D.L. n. 79 del 1997, conv. nella legge n. 140 del 1997, negando rilievo ai pagamenti effettuati, da ciascuno dei coobbligati, "pro - quota", in relazione ad un debito fiscale che eccedeva il valore massimo consentito per godere del beneficio).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 6, Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 9 bis com. 6, Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)