Sez. 1, Sentenza n. 8754 del 20/07/1992 (Rv. 478261 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Solidarietà | Alienazione a titolo oneroso - I.N.V.I.M. - Pagamento - Obbligazione solidale del procuratore dell' alienante - Sussistenza - Esclusione.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Solidarietà
Con riguardo all'INVIM su un'alienazione a titolo oneroso, il procuratore dell'alienante non è solidalmente obbligato al pagamento del tributo, atteso che la solidarietà sussiste unicamente fra le parti alienanti, in base all'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, che disciplina la materia in maniera autonoma, sicché deve escludersi un rinvio, ai sensi del successivo art. 31, all'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, relativo all'imposta di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)