Sez. L, Sentenza n. 6338 del 22/06/1999 (Rv. 527817 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | irripetibilità di somme indebitamente versate - Disciplina ex art. 52, comma secondo, legge n. 88/1989 - Ambito di applicazione - Prestazioni non pensionistiche - Esclusione - Fattispecie relativa a trattamento di integrazione salariale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale (nella specie la suprema corte ha ritenuto l'inapplicabilità della norma indicata nel caso di indebita corresponsione di somme a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)