Sez. L, Sentenza n. 9538 del 14/06/2003 (Rv. 564248 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Indennità integrativa speciale - Disciplina - Artt. 2120 e 2121 cod. civ. - Esclusione - Regolamento per il trattamento di quiescenza e regolamento organico del personale dell'ente - Applicabilità - Rinvio alle condizioni previste per il personale dello Stato - Computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento - Esclusione - Legge 29 gennaio 1994 n. 87 - Applicabilità - Condizioni per i dipendenti cessati dal servizio - Onere della domanda di riliquidazione nel termine perentorio - Domanda giudiziale entro lo stesso termine - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE
Per i dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), l'indennità integrativa speciale è disciplinata, non dalla regola generale dell'onnicomprensività della retribuzione posta dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo originario prima della modifica operata con legge n. 297 del 1982), ma dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ente che attribuisce tale indennità nei limiti e alle condizioni previste per il personale dello Stato, recependo il regime giuridico dettato dalla legge n. 324 del 1959, come modificata dalla legge n. 185 del 1960, che esclude espressamente la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento. Peraltro, l'applicabilità della legge n. 87 del 1994, che ha introdotto nuove norme per il computo dell'indennità integrativa speciale ai dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della stessa legge, è subordinata alla presentazione - entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 - della domanda amministrativa di riliquidazione ai sensi dell'art. 3 della legge citata, anche per coloro che (come nel caso di specie) abbiano proposto domanda giudiziale nello stesso termine, e la relativa questione di legittimità costituzionale relativo alla suddetta previsione è stata ritenuta infondata dalla sentenza n. 103 del 1995 della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)