Sez. 5, Sentenza n. 8280 del 22/01/2008 Ud. (dep. 22/02/2008) Rv. 239474 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, in assenza di gravame del P.M. - Legittimità.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20, Legge Falliment. art. 216 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)