Sez. 1, Sentenza n. 18600 del 07/07/2008 (Rv. 604884 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Società in nome collettivo - Scioglimento per il venir meno della pluralità dei soci - Qualità di socio del superstite - Persistenza sino all'estinzione della società - Conseguenze - Assoggettabilità a fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI
In tema di estensione del fallimento sociale al socio illimitatamente responsabile, lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della società (nella specie in nome collettivo), che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere; ne consegue che, verificatosi lo scioglimento della predetta società per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralità (non ricostituita) degli stessi, il socio superstite conserva tale qualità ed è, pertanto, assoggettabile a fallimento unitamente alla società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 11, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)