diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12553 del 08/07/2004 (Rv. 574319 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Società di fatto - Scioglimento per il venir meno della pluralità dei soci - Qualità di socio del superstite - Persistenza sino all'estinzione della società - Conseguenze - Assoggettabilità a fallimento.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574319-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SCIOGLIMENTO - IN GENERE

Lo scioglimento non comporta anche l'estinzione della società, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla società facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere; ne consegue che, verificatosi lo scioglimento di una società di fatto per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralità (non ricostituita) degli stessi, il socio superstite conserva tale qualità (senza che rilevi in contrario la circostanza che gli sia inibito il recesso) ed è, pertanto, assoggettabile a fallimento unitamente alla società,

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)