Sez. 4 - , Sentenza n. 20425 del 27/04/2021 Cc. (dep. 24/05/2021) Rv. 281384 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari – Restituzione degli atti al pubblico ministero - Potere del pubblico ministero di non trasmettere gli atti all'ufficio presso il giudice competente – Legittimazione a proseguire le indagini - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nella fase delle indagini preliminari, il giudice che rilevi l'incompetenza del proprio ufficio deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che conserva il potere di proseguire nell'indagine e che non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente, ben potendo lasciare che il titolo originario perda efficacia allo spirare del termine di venti giorni, mantenendo la titolarità dell'indagine.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)