Sez. U - , Sentenza n. 19214 del 23/04/2020 Cc. (dep. 24/06/2020) Rv. 279092 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Giudice dell’impugnazione che rilevi l’incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari – Verifica della sussistenza delle condizioni per l’adozione del provvedimento genetico – Necessità – Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, il giudice dell'impugnazione che rilevi l'incompetenza di quello che ha applicato la misura ha l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservando il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. (In motivazione la Corte ha specificato che il giudice, anche dell'impugnazione, che dichiari la propria incompetenza ex art. 27 cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti al pubblico ministero che ha richiesto la misura, cui spettano le conseguenti determinazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)