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Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 08/07/1972 (Rv. 359658 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'OBBLIGAZIONE FONDAMENTALE - GRAVITA - VALUTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ENFITEUSI.*
Stato
decisa il 1972-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359658-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE DELL'OBBLIGAZIONE FONDAMENTALE - GRAVITA - VALUTAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ENFITEUSI.*

Ai fini della risoluzione del contratto, qualora l'inadempimento sia totale e riguardi una delle obbligazioni primarie ed essenziali, non e necessaria alcuna specifica valutazione della gravita dell'inadempimento medesimo, essendo tale gravita implicita nella circostanza stessa dell'omesso adempimento. (nella specie, e stata fatta applicazione dell'enunciato principio in tema di devoluzione di fondo enfiteutico per mancato pagamento per cinque anni del canone). (Conf 974'71, mass n 350916; 1893'70, mass n 347893).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)