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Sez. 3, Sentenza n. 3411 del 17/05/1983 (Rv. 428301 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO OD AUTORIDUZIONE IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE O DELLA DIMINUZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - ILLEGITTIMITÀ - PREVIO ESPERIMENTO DEL GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428301-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO OD AUTORIDUZIONE IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE O DELLA DIMINUZIONE DEL GODIMENTO DEL BENE - ILLEGITTIMITÀ - PREVIO ESPERIMENTO DEL GIUDIZIO PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE - NECESSITÀ.*

Il pagamento del canone di locazione costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo e di determinare unilateralmente il canone da corrispondere nel caso in cui si verifichi una riduzione o diminuzione del godimento del bene, ancorché tale evento sia assunto come ricollegabile al fatto del locatore, legittimando l'art. 1460 cod. civ. la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte: con la conseguenza che, pena la risoluzione del contratto, per il conduttore si pone l'Obbligo di previamente esperire l'apposito giudizio per l'esatta Determinazione del canone. (V 2303/72, mass n 359658; (V 610/70, mass n 345748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)