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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 05/04/1971 (Rv. 350916 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350916-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art 1455 cod civ, qualora l'inadempimento sia totale e riguardi una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, non e necessaria alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento medesimo, essendo questa implicita nella circostanza del mancato adempimento. (Conf 1893'70, mass n 347893' 281'70, mass n 345148).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)