Sez. 1, Sentenza n. 974 del 05/04/1971 (Rv. 350916 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - INADEMPIMENTO TOTALE - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della risoluzione del contratto a norma dell'art 1455 cod civ, qualora l'inadempimento sia totale e riguardi una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, non e necessaria alcuna valutazione specifica della gravita dell'inadempimento medesimo, essendo questa implicita nella circostanza del mancato adempimento. (Conf 1893'70, mass n 347893' 281'70, mass n 345148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)