Sez. 3, Sentenza n. 312 del 07/11/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 204228 - 01
Finanze e tributi - In genere | Frode fiscale - Ipotesi di cui all'art. 4, primo comma, n. 5 legge 7 agosto 1982, n. 516 - Concorso col delitto di truffa comunitaria, di cui all'art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sussistenza - Ragione: diversità del bene giuridico tutelato da ciascuna norma - Concorso apparente di norme - Esclusione.
Finanze e tributi - In genere
Il reato di frode fiscale, previsto dall'art. 4, primo comma, n. 5 della legge 7 agosto 1982, n. 516 concorre con il delitto di truffa cosiddetta comunitaria, ipotizzato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Nel primo caso, infatti, oggetto della tutela è il diritto pubblico dello Stato all'imposizione tributaria, nell'altro è il patrimonio del Fondo europeo, che viene depauperato con le fraudolente captazioni delle sovvenzioni comunitarie, sicché va escluso il concorso apparente di norme, che comporta l'applicazione della disposizione a carattere speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1 n. 5, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)