Sez. 5, Sentenza n. 14506 del 19/11/2001 (Rv. 550360 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO | Norme di carattere procedimentale contenute nel D.L. n. 330 del 1994 - Applicabilità - Alle fattispecie caratterizzate dalla già avvenuta emissione di atti di accertamento - Esclusione - Decreto Visco sulla semplificazione degli adempimenti tributari - Efficacia retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - EFFICACIA NEL TEMPO
In materia di adempimenti tributari che gravano sul contribuente, devesi escludere l'efficacia retroattiva sia della normativa introdotta dal d.P.R. n. 241/91, cosiddetto decreto Visco, sulla semplificazione dei suddetti adempimenti, poiché per previsione espressa essa è applicabile solo alle dichiarazioni presentate dopo il 1.1.99, (allorché un atto di accertamento sia stato già emesso) sia di quella introdotta dal D.L. n. 330/1994, convertito nella legge n. 154/1994, che prevede la sanatoria delle dichiarazioni dei redditi non sottoscritte, poiché trattasi di norma di carattere procedimentale che impone un obbligo alla P.A. e che, per tale sua natura, non può riguardare un atto dell'amministrazione già compiuto e che abbia, perciò, già prodotto i suoi effetti (nella fattispecie la corte ha escluso l'applicazione delle norme citate, invocate dal contribuente a sostegno della sua domanda di sanatoria, in considerazione del fatto che al momento della loro entrata in vigore risultava già emesso dall'amministrazione finanziaria avviso di accertamento)
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/05/1994 num. 330 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 154 art. 1 com. 9, DPR 09/07/1997 num. 241 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)