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Sez. 5, Sentenza n. 21673 del 09/10/2006 (Rv. 594097 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Dichiarazioni tributarie - Sottoscrizione - Mancanza - Sanabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie - Dichiarazione integrativa ex legge n. 413 del 1991.
Stato
decisa il 2006-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594097-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Le dichiarazioni tributarie prive di sottoscrizione non sono radicalmente inesistenti, ma possono essere sanate, in primo luogo attraverso una successiva sottoscrizione, nonché, conseguentemente, in forza di valutazioni in fatto che consentano di attribuire l'atto al contribuente, senza richiedere un'ultronea postuma sottoscrizione, superflua a fronte della volontà di utilizzare l'atto manifestata in sede processuale (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto, in una decisione del 2001, che la mancata sottoscrizione della dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non escludeva la provenienza dell'atto da parte del contribuente, "attese le concomitanti circostanze che consentono di riferirla alla parte contribuente"). Ciò risponde ad esigenze di giustizia sostanziale e di buona fede nei rapporti fra cittadini e amministrazione, che hanno trovato sostegno in puntuali interventi legislativi, quali la modifica dell'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recata dall'art. 1, comma 9-quater, del d.l. 31 maggio 1994, n. 330, inserito, in sede di conversione, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 - la disposizione è ora collocata nell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 -, a tenore della quale la nullità (per omessa sottoscrizione)" può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio delle entrate territorialmente competente".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/1994 num. 330 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1994 num. 473 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 8 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1 com. 3, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)